Statuto

ART. 1 ‑ DENOMINAZIONE ‑ SEDE ‑ DURATA

E’ costituita ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 un’associazione di promozione sociale su base nazionale denominata “COORDINAMENTO ITALIANO DELLE CASE ALLOGGIO PER PERSONE CON HIV/AIDS ‑ C.I.C.A.”
L’associazione ha sede legale in Firenze, Viale Mat­teotti n. 10 e potra’ istituire altrove filiali, sezioni, stabili organizzazioni, strutture operati­ve, rappresentanze e uffici.
La semplice variazione dell’indirizzo della sede non costituisce una modifica statutaria nell’ambito del­lo stesso comune, potendo essere decisa dal Consi­glio Direttivo.
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta). Tale termine potrà essere prorogato, a norma di legge, anche prima del­la scadenza, a seguito di delibera dell’Assemblea, salvo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

ART. 2 ‑ CARATTERI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione non ha scopo di lucro ed opera esclu­sivamente per fini di solidarietà sociale.
E’ vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonche’ di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impie­gati esclusivamente per la realizzazione delle atti­vita’ istituzionali previste statutariamente.
L’ente nasce come associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 C.C. e in futuro puo’ chiedere il riconoscimento della personalita’ giuridica a livel­lo statale.

ART. 3 ‑ FINALITA’ ISTITUZIONALI

I principi e le linee di fondo su cui si basa il COORDINAMENTO ITALIANO DELLE CASE ALLOGGIO PER PER­SONE CON HIV/AIDS ‑ C.I.C.A. sono quelli contenuti nel Documento programmatico “Carta di Sasso Marco­ni”.
L’Associazione, direttamente e tramite le proprie articolazioni territoriali, ha lo scopo di riunire, coordinare e rappresentare, nei rapporti con gli Organismi territoriali, nazionali e internazionali, le strutture di accoglienza rivolte a persone con HIV/AIDS, comunemente chiamate “Case Alloggio”, “Ap­partamenti”, “Centri diurni” per persone con HIV/AIDS, che, riconoscendosi nella “Carta di Sasso Marconi”, operano per migliorare la qualità del­l’assistenza socio‑sanitaria prestata, fondandosi sui principi della condivisione e della solidarietà, per il superamento dei diversi problemi individuali e sociali, nel pieno rispetto della dimensione uma­na, e promuovendo il protagonismo e la piena parte­cipazione alla vita sociale e civile.
Tale attività di utilità sociale è svolta a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

ART. 4 ‑ FUNZIONI

Funzioni dell’Associazione Nazionale C.I.C.A. sono:
a) costituire stabilmente momento di confronto, di coesione e di sostegno tra esperienze condotte nelle realtà locali a sostegno di persone con HIV/AIDS;
b) farsi parte attiva di confronto e collegamento con le Istituzioni, gli Organismi e gli Enti pubbli­ci e privati per promuovere l’attenzione ai bisogni delle persone con HIV/AIDS;
c) sviluppare attività volte alla promozione, al­l’espansione, al miglioramento della qualità e del­l’efficacia dei servizi rivolti all’accoglienza di persone con HIV/AIDS gestiti dagli Enti soci;
d) progettare e svolgere attività di sensibilizza­zione, informazione e prevenzione in questo ambito;
e) progettare e svolgere attività di formazione mirata, rivolta sia ad operatori sanitari e sociali che a volontari, fornendo elementi atti a ridurre i rischi di burn‑out;
f) valorizzare il contributo delle persone con HIV/AIDS anche ai fini di un miglioramento dei mo­delli assistenziali;
g) promuovere la tutela e l’assistenza delle perso­ne con HIV/AIDS, con particolare riguardo per i sog­getti svantaggiati e a rischio di esclusione socia­le;
h) promuovere la dimensione della ricerca e l’at­tenzione ai mutamenti della realtà sociale e delle caratteristiche delle persone con cui i Soci entrano in contatto;
i) individuare ambiti di impegno comune atti al rag­giungimento degli scopi della Associazione.

ART. 5 ‑ ATTIVITA’

Per la realizzazione delle proprie funzioni l’Asso­ciazione Nazionale C.I.C.A. potrà in via esemplifi­cativa e non esaustiva:
a) tenere corsi per preparare e aggiornare chi ope­ra nelle strutture di accoglienza per persone con HIV/AIDS;
b) promuovere e attuare programmi di ricerca nei settori socio‑assistenziali, socio‑sanitari ed epi­demiologici di HIV/AIDS;
c) costituire e gestire un centro di documentazione e una banca dati a disposizione di chiunque operi a favore di persone con HIV/AIDS;
d) attivare iniziative finalizzate al reperimento di risorse orientate alla formazione, all’attivazio­ne di servizi di rete e attività sperimentali e pro­getti innovativi, all’integrazione, all’informazio­ne, anche con il coinvolgimento degli associati e/o di altre realtà esterne con scopi similari;
e) stipulare convenzioni e accordi con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e altri Enti sia pubblici che privati, assumendone i relativi obblighi ed one­ri;
f) cedere beni e servizi agli associati e a terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque fina­lizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzio­nali;
g) fare quant’altro si renderà necessario per rea­lizzare il Coordinamento dell’attività delle strut­ture di accoglienza per persone con HIV/AIDS aderen­ti alla Associazione.

ART. 6 ‑ ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

Per l’esercizio dell’attività istituzionale l’Asso­ciazione si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, libere e gratuite di propri associati.
A supporto delle attività dell’Associazione, il C.I.C.A. puo’ avvalersi in caso di particolare ne­cessità di prestazioni di lavoro retribuito e/o di servizi prestati da singoli o Enti anche Soci.
Tutte le cariche sociali sono gratuite e danno di­ritto al solo rimborso delle spese sostenute secondo quanto stabilito dal regolamento.

ART. 7 ‑ SOCI

Puo’ essere Socio qualunque soggetto giuridico pub­blico o privato, religioso o laico, responsabile della gestione di strutture di accoglienza per per­sone con HIV/AIDS che si riconosce nella “Carta di Sasso Marconi” e non ha finalità di lucro.
Possono essere ammesse come Soci anche persone fisiche che hanno condiviso in modo significativo la vita delle strutture di accoglienza rivolte a persone con HIV/AIDS e intendono continuare a partecipare in modo significativo alla vita del C.I.C.A. sia a livello nazionale che locale, nonche’ chiunque, riconoscendosi nella “Carta di Sasso Marconi”, intenda fattivamente cooperare al perseguimento delle finalità associative del C.I.C.A.
Il rapporto associativo è uniforme per tutti indi­stintamente i soci. La partecipazione all’associa­zione non è trasferibile neppure per successione.
La qualita’ di associato risulta da apposito regi­stro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 8 ‑ AMISSIONE DI NUOVI SOCI

Per essere Soci è necessario presentare domanda scritta alla Associazione Nazionale, secondo le mo­dalità previste dal regolamento nazionale, in cui vengano espressi i motivi in forza dei quali viene chiesta l’ammissione al Coordinamento e in cui si dichiari di:
a) impegnarsi a partecipare fattivamente alla vita sociale e alle iniziative del C.I.C.A., sia a livel­lo nazionale che territoriale;
b) sostenere i punti qualificanti della “Carta di Sasso Marconi” e delle linee guida nazionali;
c) conoscere ed accettare integralmente le norme dello statuto del C.I.C.A. e dei regolamenti;
d) impegnarsi a versare la quota associativa annua­le.
Se trattasi di persone giuridiche, la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere, la dichiarazione di
e) avere uno Statuto compatibile con quello della Associazione Nazionale C.I.C.A.;
f) presentare un assetto organizzativo e modalità operative che siano rispettose dei requisiti quali­tativi richiesti dal Coordinamento;
g) denominazione sociale, sede, indicazione delle strutture di accoglienza per persone con HIV/AIDS gestite, loro denominazione, sede, recapiti telefo­nici ed e‑mail.
Alla domanda vanno allegati copia integrale dello statuto vigente e copia della deliberazione dell’or­gano sociale che ha autorizzato la domanda di ammis­sione, nonché ogni altro documento richiesto dal Consiglio Direttivo nazionale e ritenuto utile alla domanda di adesione.
Se trattasi di persona fisica, la domanda di ammis­sione dovrà contenere, oltre alle motivazioni e a quanto previsto dalle lettere a), b), c), d) prece­denti, l’indicazione dei seguenti elementi:
e) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, eventuale indirizzo di posta elettronica, telefono e fax e attività svolta;
f) il consenso al trattamento dei propri dati da parte della Associazione ai sensi del d.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Spetta al Consiglio Direttivo nazionale, in ottempe­ranza a quanto previsto dal regolamento nazionale ed in seguito all’istruttoria e al parere espresso dal­l’articolazione territoriale di pertinenza, accetta­re le domande di ammissione, in linea con lo spirito e le finalità della Associazione.
L’ammissione all’Associazione Nazionale comporta di diritto anche l’ammissione all’articolazione terri­toriale.
La deliberazione di ammissione o di rigetto sono comunicate per iscritto all’interessato e all’arti­colazione territorialmente competente.
In caso di accoglimento della domanda, il Segretario procede tempestivamente ad aggiornare il Libro dei Soci.
In caso di rigetto, la comunicazione deve indicare i motivi alla base di tale decisione e l’interessato ha facoltà di ricorrere, nei successivi sessanta giorni, alla Assemblea dei Soci, la quale delibera in merito alla prima occasione utile.

ART. 9 ‑ PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La perdita della qualifica di Socio avviene per:
a) dimissioni,
b) decesso,
c) perdita dei requisiti per l’ammissione,
d) morosità nel pagamento delle quote associative,
e) ripetuto ed evidente non rispetto degli scopi e delle finalità della Associazione,
f) non partecipazione alle attività della Associa­zione a livello nazionale e territoriale.
L’esclusione da Socio compete al Consiglio Direttivo nazionale acquisito il parere dell’area territoriale competente, esperito l’iter previsto dal Regolamen­to. La delibera del Consiglio Direttivo nazionale deve essere notificata per iscritto all’interessato.
La perdita della qualifica di Socio della Associa­zione Nazionale C.I.C.A. comporta anche la decadenza dall’articolazione territoriale/Associazione regio­nale di riferimento.
L’interessato ha facoltà di ricorrere, nei successi­vi sessanta giorni, alla Assemblea dei Soci, la qua­le delibera in merito alla prima occasione utile.

ART. 10 ‑ ARTICOLAZIONE SUL TERRITORIO

Per favorire la piena partecipazione dei soci e at­tuare capillarmente le proprie finalità e funzioni il COORDINAMENTO ITALIANO DELLE CASE ALLOGGIO PER PERSONE CON HIV/AIDS ‑ C.I.C.A. si dota di articola­zioni territoriali: Associazioni Regionali e Aree regionali o sovra‑regionali con pari diritti e dove­ri nei confronti dell’Associazione nazionale.
Le Associazioni Regionali e le Aree sono costituite in seguito a delibera del Consiglio Direttivo Nazio­nale su richiesta dei Soci operanti nel territorio di una Regione o di più Regioni limitrofe. Rappre­sentano il livello politico ed organizzativo decen­trato territorialmente del C.IC.A.
I compiti delle Associazioni Regionali C.I.C.A. e delle Aree regionali o sovra‑regionali sono gli stessi, nel territorio di riferimento, di quelli previsti per la Associazione nazionale dagli artt. 3 e 4 del presente Statuto e devono risultare coe­renti e sintonici nella loro applicazione operativa a quelli individuati dall’assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo nazionale.
Su richiesta dei Soci appartenenti al territorio di una Regione, ove siano presenti almeno tre Soci di cui i due terzi rappresentino strutture di acco­glienza per persone con HIV/AIDS, e a seguito di delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo na­zionale, puo’ essere costituita l’Associazione Re­gionale C.I.C.A. (o provinciale per le province au­tonome) o in alternativa l’Area regionale.
Nelle Regioni in cui non è costituibile una aggrega­zione regionale per la presenza di un numero di Soci inferiore a tre, essi possono fare domanda al Consi­glio Direttivo nazionale di aggregarsi ad una Regio­ne limitrofa già costituita in Associazione o Area Regionale o di dare vita ad un’Area sovra‑regionale.
La scelta del tipo di raggruppamento territoriale al quale dare vita è lasciata ai Soci di ciascun terri­torio ed avviene mediante votazione palese. La scel­ta di costituirsi in Associazione Regionale avviene con il consenso di almeno il 75% degli associati di quel territorio.
Il Socio, che dà vita a strutture di accoglienza situate in Regioni differenti, partecipa alle diver­se Associazioni Regionali o Aree regionali nelle quali queste si trovano, a prescindere dalla ubica­zione della propria sede legale in quanto le strut­ture di accoglienza per persone con HIV/AIDS costi­tuiscono di fatto le sedi operative decentrate del­l’attività specifica espressa dai soci del C.I.C.A.
Sono Soci dell’articolazione locale tutti i Soci ammessi alla Associazione nazionale operanti in quel territorio.

ART.11 ‑ ORGANI

Organi della Associazione Nazionale C.I.C.A. sono:
A ‑ L’Assemblea dei Soci
B ‑ Il Consiglio Direttivo Nazionale
C ‑ Il Presidente e il Vice Presidente
D ‑ L’organo di controllo

ART. 12 ‑ A ‑ ASSEMBLEA DEI SOCI

All’Assemblea dei Soci spetta la competenza a deli­berare in materia di:
a) modifica dello statuto;
b) scioglimento, cessazione, proroga della Associa­zione Nazionale;
c) modifica della sede legale;
d) approvazione del bilancio di esercizio consunti­vo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
e) fissazione delle quote associative annuali;
f) fissazione del numero dei Consiglieri del Consi­glio Direttivo nazionale e delle modalità di elezio­ne del Consiglio Direttivo nazionale;
g) elezione del Presidente e dei membri del Consi­glio Direttivo nazionale;
h) approvazione dei regolamenti interni alla Asso­ciazione;
i) nomina dell’organo di controllo e relativo com­penso;
l) responsabilità dei Consiglieri nazionali e del­l’organo di controllo;
m) domande di ammissione non accolte ed esclusioni per le quali sia stato fatto ricorso all’Assemblea;
n) adesione del C.I.C.A. ad organismi federali o consortili.
L’Assemblea delibera inoltre su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal pre­sente statuto.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convo­cazione quando siano presenti di persona o per dele­ga almeno la metà più uno dei Soci iscritti. In se­conda convocazione l’assemblea si considera valida­mente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazio­ne le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel calcolo della maggioranza non sono inclusi gli astenuti.
Per le delibere aventi ad oggetto le modifiche sta­tutarie è comunque necessaria sia in prima che in seconda convocazione la maggioranza qualificata del cinquanta per cento più uno degli associati iscritti aventi diritto al voto.
Per deliberare lo scioglimento anticipato dell’asso­ciazione e per stabilire la devoluzione del patrimo­nio occorre il voto favorevole di almeno i tre quar­ti dei soci iscritti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consi­glio Direttivo Nazionale e in caso di sua assenza dalla persona designata dagli intervenuti. L’assem­blea nomina altresi’ anche tra non soci un segreta­rio che assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali dell’assemblea. Il verbale relativo alle modifiche statutarie è redatto per atto pubblico da un Notaio.

ART. 13 ‑ CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Di­rettivo almeno una volta all’anno, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. La convocazione deve essere effet­tuata almeno quindici giorni prima della data fissa­ta mediante avviso scritto inviato anche a mano, per fax o per posta elettronica. A tal fine l’indirizzo dei Soci si intende quello risultante dal Libro dei Soci.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazio­ne del luogo, data e ora dell’Assemblea nonche’ le materie poste all’ordine del giorno e puo’ prevedere anche la seconda convocazione da tenere almeno un giorno successivo a quello previsto per la prima convocazione.
All’Assemblea, se nominati, partecipano i membri dell’organismo di controllo.

ART. 14 ‑ INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti all’Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Socio che, per qualsiasi motivo, è impossibilita­to ad intervenire personalmente all’Assemblea puo’ farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.
Ogni Socio non puo’ ricevere più di una delega da altro Socio.
La delega non puo’ essere conferita ai consiglieri nazionali ai sindaci o revisori dei conti.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Normalmente le votazioni avvengono in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali per le quali è ammesso il voto segreto o per lista.

ART. 15 ‑ B ‑ CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Diret­tivo Nazionale composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, secondo quanto stabilirà di volta in volta l’Assemblea dei Soci al momento della nomina. I Consiglieri devono essere scelti tra i soci. Qualora i soci siano enti, questi potranno designare anche in via permanente un loro rappresentante.
I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi restano in carica fino al­l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del mandato.
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi po­teri per il compimento di tutti gli atti di ordina­ria e straordinaria amministrazione ritenuti neces­sari o utili per il raggiungimento delle finalita’ istituzionali e per lo svolgimento dell’attivita’, nulla escluso o eccettuato.

ART. 16 ‑ FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presi­dente, ogni volta che lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica. La convocazione è fatta dal Presidente o dal Vice Presidente mediante lettera trasmessa anche a mano, per fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza. Sono invitati a partecipare alle riunioni consiliari i membri dell’Organo di controllo, se nominati, specie quando si tratta di redigere il bilancio da sotto­porre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti.
In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presi­dente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In mancanza delle formalità di convoca­zione la riunione del Consiglio è valida con la pre­senza di tutti i Consiglieri in carica.
Le riunioni del consiglio si possono tenere anche con il sistema della video o teleconferenza, a con­dizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale e di esprimere in forma palese il proprio voto.
Pertanto qualora particolari circostanze lo richie­dano, il Consiglio Direttivo nazionale è validamente riunito anche se la riunione si svolga con interve­nuti dislocati in più luoghi audio o video collegati tra loro, e purche’ vengano rispettati il metodo collegiale e di parità di trattamento.
Ai lavori del Consiglio possono partecipare esperti, senza diritto di voto, invitati di volta in volta dallo stesso.
Almeno tre volte l’anno sono chiamati a partecipare al Consiglio Direttivo nazionale i Presidenti delle Associazioni Regionali e i Rappresentanti delle Aree regionali o sovra‑regionali.
In caso di decesso o dimissione di un consigliere nella successiva Assemblea dei Soci verra’ eletto il suo sostituto che restera’ in carica fino alla sca­denza del mandato dell’intero consiglio.
Ove venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea ordinaria degli associati dovrà essere convocata senza indugio per procedere al rinnovo dell’intero Consiglio Diretti­vo.

ART. 17 ‑ COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:
a) elegge fra i propri membri il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, non­che’ il Segretario e il Tesoriere;
b) individua eventuali poteri e deleghe da ripartire tra i propri componenti;
c) attua gli indirizzi e le decisioni dell’Assem­blea;
d) delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate, le erogazioni delle spese ordinarie e straordinarie;
e) puo’ conferire anche ad estranei deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
f) predispone ogni anno il bilancio preventivo del­l’esercizio finanziario successivo ed entro il mese di marzo quello consuntivo dell’esercizio finanzia­rio precedente, il quale coincide con l’anno solare;
g) decide di adottare norme regolamentari per di­sciplinare il proprio funzionamento e la propria organizzazione;
h) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento delle Associazioni regionali, delle Aree regionali e sovra‑regionali;
i) delibera in merito all’ammissione e al recesso dei Soci, recepito il parere della Associazione re­gionale o dell’Area territorialmente competente;
l) procede a monitorare il regolare e trasparente funzionamento delle Aree e Associazioni regionali in coerenza con il presente statuto e il regolamento nazionale, anche attraverso azioni dirette di indi­rizzo e di sostegno, per garantire a tutti i soci di poter vivere e sperimentare anche localmente le fi­nalità del C.I.C.A.;
m) convoca le assemblee locali per l’elezione del rappresentante territoriale in Aree regionali o so­vra‑regionali dove non sia presente il Referente.

ART. 18‑ C ‑ IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale viene nominato dall’Assem­blea dei Soci, resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.
Il Presidente presiede le riunioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo nazionale e prov­vede a dare esecuzione alle relative deliberazioni.
Il Presidente è investito della rappresentanza lega­le dell’associazione di fronte ai terzi e in giudi­zio.

ART. 19 ‑ D ‑ L’ORGANO DI CONTROLLO

L’assemblea dei soci puo’ deliberare di affidare il controllo contabile ad un revisore o ad una Società di revisione. In tal caso occorre fissare il compen­so e la durata dell’incarico, che in ogni caso non puo’ essere superiore ad un triennio.
Qualora sia obbligatorio per legge la nomina di un organo preposto al controllo di legalita’ e corret­tezza sulla gestione, l’assemblea dei soci nomina il collegio sindacale formato di tre membri effettivi e due supplenti i quali restano in carica tre eser­cizi e sono rieleggibili. I sindaci vengono scelti tra persone esperte in materia contabile e legale o iscritte in albi professionali.
Fin quando non viene nominato un revisore o societa’ di revisione, il collegio sindacale svolge anche il controllo contabile.
Il collegio sindacale si riunisce almeno due volte all’anno per controllare i bilanci preventivo e con­suntivo e riferisce all’assemblea sul controllo svolto.

ART. 20 ‑ ASSOCIAZIONE REGIONALE

Le Associazioni Regionali C.I.C.A. sono costituite sotto forma di associazioni di promozione sociale derivando il proprio atto costitutivo e il proprio Statuto da quello del COORDINAMENTO ITALIANO DELLE CASE ALLOGGIO PER PERSONE CON HIV/AIDS ‑ C.I.C.A. del quale fanno parte e a cui si riferiscono.
Lo Statuto dell’Associazione regionale C.I.C.A. e sue successive modificazioni ed integrazioni deve essere avallato da specifica delibera del Consiglio Direttivo nazionale.
Organi della Associazione Regionale sono:
A ‑ L’Assemblea dei Soci della Associazione Regiona­le
B ‑ Il Presidente regionale

ART. 21 ‑ A ‑ ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE

L’Assemblea dei Soci della Associazione Regionale
a) fissa le linee programmatiche della Associazione regionale in sintonia con quelle deliberate dall’As­semblea nazionale;
b) approva il rendiconto economico delle attività predisposto dal Presidente regionale;
c) nomina delegati incaricati di rappresentare la Associazione regionale in commissioni, gruppi di lavoro, consulte, forum a dimensione regionale;
d) elegge il Presidente Regionale;
e) delibera l’eventuale attivazione di gruppi di interesse tematico;
f) recepisce il regolamento nazionale e approva le eventuali integrazioni regionali.
La modifica dello Statuto della Associazione Regio­nale richiede la maggioranza qualificata del cin­quanta per cento più uno dei Soci e l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo nazionale.

ART. 22 ‑ CONVOCAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA REGIONALE

L’Assemblea dei Soci della Associazione Regionale è convocata dal Presidente Regionale (almeno quindici giorni prima della data fissata mediante avviso scritto a mezzo di lettera, fax o messaggio di posta elettronica) almeno due volte all’anno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto. A tali fini, l’indirizzo dei Soci si intende quello risultante dal Libro dei So­ci.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazio­ne del luogo, data e ora dell’Assemblea e puo’ pre­vedere anche una seconda convocazione. Devono inol­tre essere indicate le materie poste all’ordine del giorno.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convo­cazione quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti, aventi diritto.
Qualora il rappresentante legale di un ente Socio non possa essere personalmente presente, potrà desi­gnare a partecipare all’Assemblea per iscritto altra persona appartenente all’ente.
Il Socio che, per qualsiasi motivo, è impossibilita­to ad intervenire personalmente all’Assemblea puo’ farsi rappresentare da altro Socio.
La delega deve essere data per iscritto.
Ogni socio non puo’ ricevere più di una delega da altro socio.
Non puo’ essere delegato a rappresentare altri Soci il Presidente Regionale.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente Regionale.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 23 ‑ B ‑ IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale è eletto dall’Assemblea re­gionale. Ha la rappresentanza legale della Associa­zione regionale e rappresenta a livello regionale la Associazione nazionale.
E’ il garante dell’identità e dell’unità del C.I.­C.A. sia all’interno che all’esterno della Associa­zione nel territorio della Regione, della coerenza dell’operatività regionale alle decisioni, agli orientamenti, alle scelte della Associazione nazio­nale, è garante che la sigla del C.I.C.A. sia uti­lizzata in modo adeguato; ha il compito di organiz­zare, stimolare e coordinare le attività dell’area.
Convoca l’Assemblea regionale dei Soci e garantisce l’esecuzione delle deliberazioni della stessa.

ART. 24 ‑ ATTIVITA’ DELLE AREE REGIONALI O SO­VRA‑REGIONALI

Alle Aree regionali o sovra‑regionali sono attribui­ti i medesimi compiti e ad esse si applicano le me­desime regole di funzionamento delle Associazioni Regionali.
I Soci appartenenti ad un’Area hanno il compito di
a) fissare il programma annuale dell’Area in sinto­nia con le linee deliberate dall’Assemblea naziona­le;
b) eleggere il proprio Referente di Area regionale o sovra‑regionale;
c) attivare eventuali gruppi di interesse tematico.
Il Referente di Area ha il compito di garantire l’i­dentità e l’unità del C.I.C.A. sia all’interno che all’esterno della Associazione nel territorio della Area costituita, la coerenza dell’operatività regio­nale alle decisioni, agli orientamenti, alle scelte della Associazione nazionale, è garante che la sigla del C.I.C.A. sia utilizzata in modo adeguato, ha il compito di organizzare, stimolare e coordinare le attività dell’Area.
Convoca almeno due volte l’anno, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, i Soci della propria Area e garantisce l’esecuzione di cio’ che si è concerta­to.
Le modalità di convocazione e di decisione, il quo­rum richiesto, l’attribuzione delle deleghe sono per analogia le medesime previste per le Associazioni Regionali.

ART. 25 ‑ PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Il Patrimonio della Associazione Nazionale C.I.C.A. è costituito:
a) dalle quote associative;
b) Da eventuali altri contributi obbligatori dei Soci eccezionalmente decisi dall’Assemblea naziona­le;
c) Dai beni acquisiti con il contributo dei Soci;
d) Dalle erogazioni liberali fatte dagli associati e/o da terzi;
e) Da eredità, donazioni e legati, lasciti ed elargizioni di privati;
f) Dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e docu­mentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
g) Di contributi dell’Unione Europea o di altri organismi internazionali;
h) Dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
i) Da iniziative promozionali finalizzate al finan­ziamento della Associazione;
j) Dalle rendite di beni;
k) Da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Eventuali proventi derivanti dalle attività della Associazione non potranno essere ripartiti, nemmeno in maniera indiretta tra i Soci ed eventuali avanzi di gestione non potranno essere ridistribuiti né immobilizzati, ma utilizzati per lo svolgimento del­le attività istituzionali previste dal presente Sta­tuto.

ART. 26 ‑ BILANCIO D’ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio annuale di eserci­zio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio, accompa­gnato da una relazione sulla gestione e dalle osser­vazioni dell’organo di controllo, verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro quat­tro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
Il bilancio dev’essere redatto con chiarezza e pre­cisione al fine di dare una rappresentazione veri­tiera e corretta della situazione economica e finan­ziaria dell’associazione.

ART. 27 ‑ SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione della Associazione, l’Assemblea con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie, provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e il compenso.

ART. 28 ‑ DEVOLUZIONE

Nel caso di scioglimento dell’associazione per qual­siasi causa oppure qualora le finalita’ dell’asso­ciazione divenissero irrealizzabili, l’associazione si estinguera’ e il suo patrimonio residuato sara’ devoluto a favore di altra associazione di promozio­ne sociale o di ONLUS oppure ai fini di pubblica utilita’, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29 ‑ ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLA PROMOZIONE SOCIALE

L’associazione intende iscriversi nel registro na­zionale delle associazioni di promozione sociale tenuto presso il Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 30 – RINVIO

Per quant’altro non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute e a quelle di legge riguardanti le associazioni di pro­mozione sociale.

Firenze, 1 giugno 2007